PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Lo Stato, ai fini dell'adozione di misure urgenti di tutela ambientale e di difesa del territorio e del suolo della costiera di Acireale dai rischi di dissesto geologico, promuove e favorisce interventi di recupero, ripristino, manutenzione e salvaguardia dei limoneti ricadenti nella riserva naturale orientata «La Timpa».

Art. 2.
(Contributo per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere, ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto di limoneti ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei limoneti, pari a 10 euro per ogni albero di limoni, di cui 5 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 5 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Le spese di recupero, manutenzione e salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale al terreno e alle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

 

Pag. 4

Art. 3.
(Contributo per le spese di ripristino di limoneti abbandonati).

      1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari di limoneti o ai detentori a titolo di affitto ricadenti nel territorio di cui all'articolo 1 un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per il ripristino dei limoneti abbandonati, pari a 60 euro per ogni albero di limoni, di cui 30 euro a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 30 euro a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Le spese di ripristino di funzionalità dei limoneti abbandonati riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e triangolo di copertura di legno di castagno, acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.
      3. I contributi previsti dal presente articolo sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.

Art. 4.
(Attuazione degli interventi).

      1. Gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 3, devono essere eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia.

 

Pag. 5

Art. 5.
(Adeguamento dei contributi).

      1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono adeguati annualmente in modo automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria.

Art. 6.
(Regolamento di attuazione).

      1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato il relativo regolamento di attuazione.